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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 392
Riassunzione della causa

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (3831) può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi ...

Note:
(1)

Le parole: «un anno» sono state così sostituite dall'art. 46, comma 21, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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