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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 353
Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

(1) (2)

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la...

Note:
(1)

Questo articolo, così sostituito dall'art. 39 della L. 14 luglio 1950, n. 581, è stato abrogato dall'art. 3, comma 26, lett. m), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

L'originaria rubrica: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza» è stata cosi sostituita dall'art. 46, comma 19, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(3)

Le parole: «sei mesi» sono state così sostituite dall'art. 46, comma 19, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(4)

Comma da ritenersi già abrogato, stante la nuova formulazione dell'art. 3393 in conseguenza della sostituzione disposta dall'art. 5 della L. 30 luglio 1984, n. 399, ed ora espressamente abrogato dall'art. 89, comma primo, della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

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