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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 343
Modo e termine dell'appello incidentale

L'appello incidentale (333) si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo...

Note:
(1)

Le parole: «, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166» sono state così sostituite dalle attuali: «depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma» dall'art. 3, comma 26, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Comma così sostituito dall'art. 51 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(3)

Le parole: «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «nel termine previsto dall'articolo 347» dall'art. 3, comma 4, lett. c), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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