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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 395
Casi di revocazione

Le sentenze pronunciate in grado d'appello (353 ss., 396) o in unico grado (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 51 del 20 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, prima parte e numero 1, nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 30 gennaio 1986, ha dichiarato l'incostituzionalità di questo articolo, prima parte, e n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.

Analogamente la stessa Corte, con sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato.

E, ancora, la stessa Corte, con sentenza n. 36 del 31 gennaio 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

Anche a questo proposito si veda ora l'art. 391 bis.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 51 del 20 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, prima parte e numero 1, nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17 ha dichiarato l'incostituzionalità di questo articolo, prima parte, e n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice.

Analogamente la stessa Corte, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 558 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato.

E, ancora, la stessa Corte, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso n. 4, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

Anche a questo proposito si veda ora l'art. 391 bis.

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