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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 373
Sospensione dell'esecuzione

(1)

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza (282, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 44 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Dispone l'ultimo comma dell'art. 46 della L. 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari: «Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali».

(3)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalle attuali: «tribunale in composizione monocratica» dall'art. 78 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lett. m), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(5)

Comma così sostituito dall'art. 63 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

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