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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 356
Ammissione e assunzione di prove

(1)

Ferma l'applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 40 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Comma così sostituito dall'art. 58 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 26, lett. o), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

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