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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 376
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni

Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice (1).

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione...

Note:
(*)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici.».

(*)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.

(1)

Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice * **.».

(2)

La parola: «dieci» è stata così sostituita dalla attuale: «quindici» dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(3)

Le parole: «di discussione del ricorso» sono state così sostituite dalle attuali: «o dell'adunanza» dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(4)

Le parole: «o all'adunanza» sono state inserite dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(5)

Le parole: «con ordinanza» sono state inserite dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

(6)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

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