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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 384
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

(1)

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 12 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Si riporta l'articolo precedente:

«384. (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito). La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

«Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.».

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lett. o), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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