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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 366
Contenuto del ricorso

(1)

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 5 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Si riporta l'articolo precedente:

«366. (Contenuto del ricorso). Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

«Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

«Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.».

(2)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Si riporta il testo precedente:

«3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;».

(3)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Si riporta il testo precedente:

«4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366 bis;».

(4)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Si riporta il testo precedente:

«6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».

(5)

Le parole: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» sono state aggiunte dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 25, comma 5, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 265 del 14 novembre 2011).

(6)

Questo comma, così sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 2), della L. 12 novembre 2011, n. 183, è stato abrogato dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

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