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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 339
Appellabilità delle sentenze

(1)

Possono essere impugnate con appello le sentenze (277, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 35 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Questo comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma dell'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica la disciplina previgente.

Si riporta il comma precedente: «Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

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