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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 320
Trattazione della causa

(1)

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione (69...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 44 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

Il riferimento al giudice di pace, in sostituzione del conciliatore, è stato introdotto dall'art. 29 della L. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 24, lett. e), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere (184).».

(3)

Questo comma è stato soppresso dall'art. 3, comma 24, lett. e), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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