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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 307
Estinzione del processo per inattività delle parti

(1)

Se dopo la notificazione della citazione (1634) nessuna delle parti siasi costituita...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 31 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 46, comma 15, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere da 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 46, comma 15, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(3)

Le parole: «un anno» sono state così sostituite dall'art. 46, comma 15, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(4)

La parola: «sei» è stata così sostituita dall'art. 46, comma 15, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(5)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 46, comma 15, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita.».

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