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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 380 ter
Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

(1)

Nei casi previsti dall'articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l'...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 11 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, è stato così sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«380 ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell'articolo 380 bis, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione.

Non si applica la disposizione del quinto comma dell'articolo 380 bis».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. i), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.».

(3)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 28, lett. i), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

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