
L'udienza di svolge sempre in presenza (1).
All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa ...
Questo comma è stato anteposto al primo comma dall'art. 3, comma 28, lett. e), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.
A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Le parole: «riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso» sono state così sostituite dalle attuali: «espone in sintesi le questioni della causa» dall'art. 3, comma 28, lett. e), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.
A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Gli originari secondo e terzo comma, sono stati così sostituiti dall'attuale secondo comma, dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Si riporta il testo precedente:
«Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
«Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.».
Gli originari secondo e terzo comma, sono stati così sostituiti dall'attuale secondo comma, dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Si riporta il testo precedente:
«Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
«Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.».
Dispone l'art. 76 dell'ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 5 della L. 8 agosto 1977, n. 532:
«76. (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge».
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 28, lett. e), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.
A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Si riporta il testo precedente:
«Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.».
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 254 del 29 ottobre 2016) nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Si riporta il testo precedente:
«Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.».