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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 363
Principio di diritto nell'interesse della legge

(1)

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così da ultimo sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Si riporta l'articolo precedente:

«363. (Ricorso nell'interesse della legge). Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell'interesse della legge.

«In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.».

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