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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 317
Rappresentanza davanti al giudice di pace

(1)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato (83) ...

Note:
(1)

Articolo dapprima sostituito dall'art. 33 della L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi nuovamente così sostituito dall'art. 41 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

Il riferimento al giudice di pace, in sostituzione del conciliatore, è stato infine introdotto dall'art. 26 della L. 21 novembre 1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 24, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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