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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 321
Decisione

(1)

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281 ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 45 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

Il riferimento al giudice di pace, in sostituzione del conciliatore, è stato introdotto dall'art. 30 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(2)

Le parole: «invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.» sono state così sostituite dalle attuali: «procede ai sensi dell'articolo 281 sexies.» dall'art. 3, comma 24, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(3)

Le parole: «, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 3, lett. c), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 3, lett. c), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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