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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 360
Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

(1)

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo, tale disposizione si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Si riporta l'articolo precedente:

«360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

«Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.».

(2)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. A norma dell'art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto. A norma del comma 3 bis dell'art. 54 del medesimo decreto, tali disposizioni non si applicano al processo tributario di cui al D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

(4)

Le parole: «Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma» dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, tali disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

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