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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 399
Deposito della citazione e della risposta

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità (402), entro venti giorni dalla notificazione, nella...

Note:
(1)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lett. q), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 18 ottobre 1977, n. 793.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 4, lett. q), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 79 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«Se la revocazione è proposta davanti al pretore o al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'art. 314».

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