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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 350
Trattazione

(1)

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico....

Note:
(*)

Articolo sostituito dall'art. 38 della L. 14 luglio 1950, n. 581 e poi così nuovamente sostituito dall'art. 55 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(*)

Le parole: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti» sono state aggiunte dall'art. 27, comma 1, lett. b), della L. 12 novembre 2011, n. 183. A norma dell'art. 27, comma 2, della stessa legge, tali disposizioni si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (Suppl. ord. alla G.U. Serie gen. - n. 265 del 14 novembre 2011).

(*)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 74, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente:

«La trattazione dell'appello è collegiale».

(*)

La parola: «collegio» è stata sostituita dalla parola: «giudice» a norma dell'art. 74, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. g), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 350 * (Trattazione)

Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti **; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico ***.

Nella prima udienza di trattazione il giudice **** verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione (331) di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Nella stessa udienza il giudice **** dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione (335) degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione (183, 185) ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti (117).».

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, lett. f), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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