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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 380 bis
Procedimento per la decisione in camera di consiglio

(1)

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezione semplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno sessanta giorni prima...

Note:
(1)

Questo articolo, inserito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. f), del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. h), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149.

A norma dell'art. 35, comma 6, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni di cui a questo articolo, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 380 bis.1(Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice)

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.».

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