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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 342
Forma dell'appello

(1)

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico...

Note:
(*)

Articolo così sostituito dall'art. 50 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(*)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 54, comma 1, lett. 0a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. A norma dell'art. 54, comma 2, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A norma del comma 3 bis dell'art. 54 del medesimo decreto tali disposizioni non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 3, comma 26, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), della L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. A norma dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, tali disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 342 * (Forma dell'appello)

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata **.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione (350) devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis.».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. b), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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