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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2308
Scioglimento della società

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (1).

Note:
(1)

A norma dell'art. 382, comma 2, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, questo comma è stato così sostituito dal seguente:

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

A norma dell'art. 389, comma 1, del medesimo provvedimento, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020, n. 40, tali disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021.

(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 382, comma 3, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dall'art. 39, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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