News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2364
Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

(1)

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

1) ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2364. (Assemblea ordinaria). L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono».

(2)

Le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 3, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(3)

L'originaria parola: «e» è stata così sostituita dall'art. 9 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?