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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2332
Nullità della società

(1)

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2332. (Nullità della società). Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei casi seguenti:

1) mancanza dell'atto costitutivo;

2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico;

[3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo];

4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale;

5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

6) inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329, n. 2;

7) incapacità di tutti i soci fondatori;

8) mancanza della pluralità dei fondatori.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese».

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