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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2358
Altre operazioni sulle proprie azioni

(1)

La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 142.

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