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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2379 bis
Sanatoria della nullità

(1) (2)

L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente...

Note:
(1)

Si veda la nota all'art. 2377.

(2)

Ai sensi dell'art. 223 sexies delle disposizioni di attuazione, le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

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