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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2359 quinquies
Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

(1)

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2359 quinquies . (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante). La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa».

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