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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2389
Compensi degli amministratori

(1)

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2389. (Compensi degli amministratori). I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale».

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