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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2350
Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

(1)

Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2350. (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni a norma degli articoli precedenti».

(2)

Le parole: «l'eventuali» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. g), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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