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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2356
Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

(1)

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento nel libro...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2356. (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate). Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa».

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