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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2335
Assemblea dei sottoscrittori

(1)

L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2335. (Assemblea dei sottoscrittori). L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori».

(2)

Le parole: «i membri del collegio sindacale» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. d), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(3)

Le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 2, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

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