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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2357 quater
Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

(1)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2357 ter, secondo comma ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2357 quater. (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori».

(2)

Le parole: «comma secondo» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. i), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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