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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2330
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

(1)

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni (2) presso l'ufficio del registro delle imprese...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2330. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'art. 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'art. 2299».

«2330 bis. * [(Pubblicazione dell'atto costitutivo). L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'art. 2343]».

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 33, comma 2, della L. 24 novembre 2000, n. 340.

(2)

Le parole: «entro venti giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «entro dieci giorni» dall'art. 3, comma 1 quinquies, del D.L.14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, a decorrere dal 13 febbraio 2019.

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