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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2368
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

(1)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale, escluse dal...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2368. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali l'atto costitutivo può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una maggioranza più elevata».

(2)

Le parole: «con l'intervento di tanti soci che rappresentino» sono state così sostituite dalle parole: «quando è rappresentata» dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.Lvo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

(3)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

(4)

Le parole: «con la presenza di tanti soci che rappresentino» sono state così sostituite dalle parole: «quando è rappresentata» dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

(5)

La parola: «socio» è stata così sostituita dalle parole: «soggetto al quale spetta il diritto di voto» dall'art. 1, comma 3, lett. c), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

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