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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2336
Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

(1)

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2336. (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330».

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