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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2376
Assemblee speciali

(1)

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2376. (Assemblee speciali). Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie».

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 18 giugno 2012, n. 91. A norma dell'art. 5 del medesimo provvedimento queste disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

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