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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2361
Partecipazioni

(1)

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2361. (Partecipazioni). L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo».

(2)

Le parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato» sono state aggiunte dall'art. 24, comma 2, lett. d), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

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