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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2373
Conflitto d'interessi

(1)

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro (2) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2373. (Conflitto d'interessi). Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

In caso d'inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell'articolo 2377 se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

(2)

Le parole: «di soci» sono state così sostituite dalle parole: «di coloro» dall'art. 1, comma 7, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.

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