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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2391
Interessi degli amministratori

(1)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura,...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2391. (Conflitto d'interessi). L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione.

La deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione».

(2)

Le parole da: «, se si tratta di amministratore unico, ...» fino alla fine del periodo, sono state aggiunte dall'art. 11 del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.

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