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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2388
Validità delle deliberazioni del consiglio

(1)

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2388. (Validità delle deliberazioni del consiglio). Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza».

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