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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2328
Atto costitutivo

(1)

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2328. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;

9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la durata della società;

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato».

(2)

Le parole: «lo Stato» sono state inserite dall'art. 5, lett. c), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(3)

Le parole: «ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza» sono state inserite dall'art. 5, lett. c), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(4)

Le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» dall'art. 37, comma 1, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

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