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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2354
Titoli azionari

(1)

I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono (2)...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2354. (Contenuto delle azioni). Le azioni devono indicare:

1) la denominazione, la sede e la durata della società;

2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;

3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;

4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché autenticata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi».

(2)

La parola: «stabiliscano» è stata così sostituita dall'art. 5, lett. h), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(3)

Le parole: nei mercati regolamentati sono state così sostituite dalle seguenti: nelle sedi di negoziazione dall'art. 4, comma 2, del D.L.vo 12 agosto 2016, n. 176.

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