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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2378
Procedimento d'impugnazione

(1) (2) (3)

L'impugnazione è proposta con atto di...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2378. (Procedimento d'impugnazione). L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un'azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese».

(2)

Si veda la nota all'art. 2377.

(3)

Ai sensi dell'art. 223 sexies delle disposizioni di attuazione, le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.

(4)

Le parole: «secondo comma» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. p), n. 1, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(5)

Le parole: «terzo comma» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. p), n. 2, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(6)

Le parole: «quinto comma» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. p), n. 2, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5, lett. p), n. 3, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

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