
Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le...
Si riporta il testo previgente:
«2369. (Seconda convocazione). Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla datadella prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata.
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate».
«2369 bis . [(Assemblea straordinaria in terza convocazione). L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.
In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale]».
Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L.vo 18 giugno 2012, n. 91. A norma dell'art. 5 del medesimo provvedimento queste disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 18 giugno 2012, n. 91. A norma dell'art. 5 del medesimo provvedimento queste disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. a), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n.27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 4, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 4, lett. c), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.
Le parole: «e l'emissione di azioni privilegiate.» sono state così sostituite dall'art. 5, lett. n), del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.
Le parole: «con la presenza di tanti soci che rappresentino» sono state così sostituite dalle parole: «quando è rappresentato» dall'art. 1, comma 4, lett. d), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.
Le parole: «, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 4, lett. d), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 27. A norma dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, questa disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del D.L.vo n. 27/2010.