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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2397
Composizione del collegio

(1)

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2397. (Composizione del collegio). Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia».

(2)

Le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono state così sostituite dalle attuali: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro» dall'art. 37, comma 5, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.

(3)

Si veda il D.M. 29 dicembre 2004, n. 320, in G.U. Serie gen. - n. 13 del 18 gennaio 2005, che si riporta:

«Art. 1. 1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

a) Avvocati;

b) Dottori commercialisti;

c) Ragionieri e periti commerciali;

d) Consulenti del lavoro».

(4)

Questo comma, aggiunto dall'art. 14, comma 14, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato abrogato dall'art. 35, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35.

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