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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2339
Responsabilità dei promotori

(1)

I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

1) ...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2339. (Responsabilità dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi:

1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;

2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito».

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