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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2338
Obbligazioni dei promotori

(1)

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2338. (Obbligazioni dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni».

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