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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2351
Diritto di voto

(1)

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto,...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2351. (Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'articolo 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 20, comma 8 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.

(3)

La parola: «tre» è stata così sostituita dalla attuale: «dieci» dall'art. 13, comma 1, della L. 5 marzo 2024, n. 21.

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