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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2380 bis
Amministrazione della società

(1)

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta...

Note:
(1)

Si riporta il testo previgente:

«2380. (Amministrazione della società). L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 377, comma 2, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14.

A norma dell'art. 389, comma 2, del medesimo provvedimento, tali disposizioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto (Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019).

(3)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 40, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147.

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